Art. 4.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.
      3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti da segreto.
      4. Ferme restando le competenza dell'autorità giudiziaria, per le audizioni davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      5. Per i segreti di Stato, di ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.